(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51  del
                          16 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Visto in particolare  l'articolo  4-bis  della  l.r.  32/2002,  che
rinvia a regolamento  regionale  la  definizione  delle  disposizioni
attuative e organizzative del sistema dei servizi  educativi  per  la
prima infanzia, fra le quali  figura  la  disciplina  degli  standard
strutturali, degli ulteriori requisiti per i nidi d'infanzia e  delle
modalita' di controllo e vigilanza sui servizi. 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il citato articolo 4-bis della l.r. 32/2002 e'  stato  attuato
con il regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale  30  luglio  2013,  n.  41/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'articolo 4-bis della legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32
«Testo unico della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia); 
    2. Con il regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 55/R (Modalita' organizzative dei
servizi educativi per la prima  infanzia.  Modifiche  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale  30  luglio
2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione  dell'articolo  4-bis  della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo  unico  della  normativa
della  Regione  Toscana  in  materia   di   educazione,   istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»  in  materia  di
servizi educativi  per  la  prima  infanzia),  si  e'  apportata  una
modifica al citato  Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  4-bis
della l.r. 32/2002, prevedendo l'obbligo, per i nidi d'infanzia,  gli
spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare, di dotarsi
di un  sistema  di  rilevazione  delle  presenze  giornaliere,  anche
informatizzato, e di comunicare alle famiglie le assenze che non sono
state  dalle  stesse  precedentemente  segnalate,  con   la   massima
tempestivita', compatibilmente con le modalita'  organizzative  della
struttura; 
    3. Gli  episodi  di  abbandono  di  bambini  nei  veicoli  chiusi
verificatisi negli ultimi anni hanno destato  un  allarme  sociale  e
hanno portato al sorgere di iniziative  volte  alla  prevenzione  del
fenomeno;  innanzitutto  a  livello   statale,   dove   si   registra
l'approvazione della legge 1°  ottobre  2018,  n.  117  (Introduzione
dell'obbligo  di   installazione   di   dispositivi   per   prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi), che  modifica  il  codice
della strada introducendo l'obbligo di  utilizzo  di  seggiolini  con
allarme per il trasporto di bambini al di  sotto  dei  quattro  anni.
Quindi, a livello locale e specificamente  in  Toscana,  dove,  anche
tramite i provvedimenti sopra citati, si e' intervenuti  sul  diverso
terreno dell'allarme alle famiglie per il tramite delle registrazioni
di assenze non giustificate nelle scuole dell'infanzia; 
    4. Sussistono inoltre impegni assunti con  la  deliberazione  del
Consiglio regionale 31 luglio 2018, n. 75 (Documento  di  economia  e
finanza regionale «DEFR» 201875/2018). Nel DEFR, infatti, si  prevede
di consolidare e sviluppare il sistema di  educazione  prescolare  da
zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema regionale dei
servizi educativi per  la  prima  infanzia,  nonche'  di  offrire  il
sostegno regionale ad attivita' progettuali di interesse regionale  e
locale, poste in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel
sistema di offerta dell'educazione prescolare; 
    5. E' presente un protocollo d'intesa siglato da Regione  Toscana
e l'Associazione regionale dei Comuni della Toscana, di seguito  ANCI
Toscana, atto n. 122 del 21 febbraio 2017, finalizzato allo  sviluppo
della collaborazione per la Toscana che prevede uno specifico impegno
di ANCI Toscana ad operare per l'attuazione delle politiche regionali
che hanno come riferimento il sistema dei comuni, anche attraverso un
ruolo operativo; 
    6. Sono state approvate nella seduta del Consiglio regionale  del
24 ottobre 2018, le mozioni n. 1398 (In merito all'introduzione nelle
vetture di dispositivi salva bambino) e n. 1463 (In merito ai sistemi
di  prevenzione  degli  abbandoni  involontari  in  auto),  volte   a
promuovere  presso  i  comuni  misure  tese  a  favorire  sistemi  di
prevenzione di abbandoni involontari di minori in autoveicoli; 
    7. E' stato approvato, nella seduta  dell'Ufficio  di  presidenza
del 30 ottobre  2018,  l'ulteriore  protocollo  d'intesa  fra  Giunta
regionale,  Consiglio  regionale  e  ANCI  Toscana,   che   individua
quest'ultima quale soggetto interlocutore principale  per  realizzare
promuovere e diffondere tra i comuni interessati le  azioni  positive
per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia; 
    8. E' presente una disponibilita' di risorse per il finanziamento
di  iniziative  legislative  del   Consiglio   regionale,   derivante
dall'avanzo di amministrazione, che puo' essere proficuamente messa a
disposizione delle azioni oggetto del presente intervento, attraverso
il conferimento di un  contributo  ad  ANCI  Toscana  quale  soggetto
collettore del finanziamento verso i comuni toscani che provvederanno
ad acquisire apparecchiature tecniche, del tipo hardware, a  supporto
dei sistemi digitali di  rilevazione  di  assenze  ingiustificate  di
bambini nelle scuole dell'infanzia e di  conseguente  diramazione  di
allerta ai rispettivi familiari; 
    9.  Sussiste  la  necessita'  di  procedere   in   tempi   rapidi
all'adempimento di quanto qui previsto, in  particolare  al  fine  di
consentire gli adempimenti che  rendano  effettivo  il  finanziamento
entro l'esercizio 2018; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Con la presente  legge  il  Consiglio  regionale  della  Toscana
persegue  lo  scopo  di   partecipare   al   finanziamento   per   la
realizzazione  di  sistemi  digitali  di   rilevazione   di   assenze
ingiustificate di bambini nelle scuole  dell'infanzia  e  conseguente
diramazione di allerta ai rispettivi familiari. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  il  Consiglio  regionale
conferisce all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana  (ANCI
Toscana),  quale  soggetto  interlocutore   per   la   realizzazione,
promozione e diffusione tra i comuni interessati di  azioni  positive
per il miglioramento dei servizi in favore della prima  infanzia,  il
finanziamento una tantum, per l'annualita' 2018, di  euro  100.000,00
da destinare a spese in conto capitale nell'ambito  del  progetto  di
cui all'articolo 2 comma 1.